L’apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono soggetti ad autorizzazione amministrativa, che viene rilasciata dal Sindaco del Comune nel cui territorio è ubicato l’esercizio,
La richiesta di tale autorizzazione amministrava è successiva all’iscrizione al R.E.C.
In base alle direttive del Ministro dell’Industria, del commercio e dell’artigianato, le Regioni fissano periodicamente i criteri ed i parametri da utilizzare per determinare il numero delle autorizzazioni da rilasciare per ogni area. I criteri e i parametri vengono fissati in relazione alla tipologia degli esercizi, tenendo anche conto del reddito della popolazione residente e fluttuante, dei flussi turistici e delle abitudini al consumo extradomestico. Il Comune, in conformità ai criteri e ai parametri, sentita la Commissione, può stabilire anche per singole zone del territorio comunale le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni.
Le autorizzazioni hanno validità fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del rilascio. Vengono rinnovate automaticamente se non vi sono motivi ostativi.
I limiti numerici di nuove autorizzazioni non si applicano nei seguenti casi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande:
al domicilio del consumatore;
negli esercizi annessi alle imprese ricettive limitatamente alle prestazioni riservate agli alloggiati;
negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade, all’interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
negli esercizi nei quali sia prevalente l’attività di trattenimento e svago (sale da ballo, discoteche, ecc.);
nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi;
in scuole, in ospedali, in comunità religiose, in stabilimenti militari;
nei mezzi di trasporto pubblico;
quando venga esercitata in via diretta a favore dei dipendenti di pubbliche amministrazioni, enti o imprese pubbliche.
Le attività devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, e igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici.
I pubblici esercizi, cioè gli esercizi che praticano la somministrazione, sono distinti in 4 tipologie:
esercizi per la ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore a 21 gradi, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché il latte, dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (pasti) (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
esercizi di cui ai precedenti tipi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
esercizi di cui al punto b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.
Gli esercizi autorizzati per la somministrazione (pubblici esercizi) possono anche vendere per asporto, ma solo gli stessi alimenti e le bevande che somministrano e, più precisamente:
gli esercizi di tipo A possono vendere i pasti e le bevande che somministrano (ad es. un ristorante può vendere per asporto un primo piatto già cucinato, ma non i singoli ingredienti che lo compongono);
gli esercizi di tipo B possono vendere per asporto le bevande di qualsiasi tipo, i prodotti di gastronomia (pasti), i dolciumi, i generi di pasticceria e di gelateria (ad es. un bar può vendere per asporto un litro di caffè – perché è in questo modo che viene somministrato nel locale – ma mai la stessa quantità in una confezione chiusa).
La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi che operano nell’ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante, installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere e simili.
Il latte può essere venduto per asporto a condizione che il titolare sia munito della autorizzazione alla vendita prescritta dalla L. 3.5.1989 n. 169.
E’ consentito il rilascio, ad un medesimo locale di più autorizzazioni corrispondenti alle varie tipologie di esercizio. Tali autorizzazioni possono essere separate e trasferite con il consenso del Comune.
I Moduli per le relative domande debbono essere richiesti presso la sezione Commercio della Casa Comunale.
REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE
L’autorizzazione amministrativa viene revocata:
quando l’esercizio non venga attivato entro 180 giorni dalla data del rilascio dell’autorizzazione stessa (salvo proroga in caso di comprovata necessità da richiedere prima della scadenza del termine) o sospenda l’attività per un periodo superiore a 12 mesi;
se il titolare viene cancellato dal REC per perdita dei requisiti morali;
quando lo stato dei locali non risponde più ai criteri di sorvegliabilità stabiliti dal Ministero degli Interni.
ORARIO DI ATTIVITA’
Il sindaco determina l’orario minimo e massimo di attività, che può essere differenziato nell’ambito dello stesso comune in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone considerate. E’ consentito all’esercente di posticipare l’apertura e anticipare la chiusura dell’esercizio fino ad un massimo di un’ora rispetto all’orario minimo stabilito dal Sindaco e di effettuare una chiusura intermedia dell’esercizio fino ad un massimo di 2 ore consecutive.
Gli esercenti hanno l’obbligo di comunicare preventivamente al comune l’orario adottato e di renderlo noto al pubblico con l’esposizione di apposito cartello, ben visibile.
Queste disposizioni non si applicano agli esercizi che svolgono l’attività di somministrazione:
al domicilio del consumatore;
negli esercizi annessi alle imprese ricettive limitatamente alle prestazioni riservate agli alloggiati;
negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade, all’interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
negli esercizi nei quali sia prevalente l’attività di trattenimento e svago (sale da ballo, discoteche, ecc.)
nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi;
in scuole, in ospedali, in comunità religiose, in stabilimenti militari ;
nei mezzi di trasporto pubblico;
quando la somministrazione venga esercitata in via diretta a favore dei dipendenti di pubbliche amministrazioni, enti o imprese pubbliche.
Il sindaco, al fine di assicurare alla popolazione l’apertura di un numero adeguato di pubblici esercizi, specialmente nei mesi estivi, predispone programmi di apertura degli esercizi a turno. Gli esercizi devono rendere noti i turni al pubblico mediante l’esposizione di un cartello ben visibile con un anticipo di almeno 20 giorni.
PUBBLICITA’ DEI PREZZI
Le merci esposte nelle vetrine esterne, all’ingresso del locale e sui banchi di vendita, devono recare in modo chiaro e visibile l’indicazione del prezzo di vendita. Quando siano esposti più esemplari dello stesso articolo venduti allo stesso prezzo è sufficiente l’apposizione su di essi di un unico cartellino contenente l’indicazione del prezzo. L’obbligo sussiste anche nelle ore di chiusura.
Tale obbligo si concreta con l’apposizione del cartellino dei prezzi.
Per i prodotti da somministrare all’interno del pubblico esercizio occorre esporre il listino-prezzi.
I prodotti alimentari sfusi che vengono venduti a peso o ad altra unità di misura devono riportare il prezzo per unità di misura.
TUTELA DELL’ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA
Entro 10 giorni dal rilascio, il sindaco deve comunicare al prefetto gli estremi dell’autorizzazione. Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza effettuano controlli e le autorità di pubblica sicurezza adottano i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti. La sospensione dell’autorizzazione non può avere durata superiore ai 15 giorni; la sospensione può avere una durata maggiore se sussistono particolari esigenze di ordine pubblico specificatamente motivate. A titolo esemplificativo la sospensione dell’attività avviene quando all’interno del locale scoppia una rissa tra persone.
SUBINGRESSO
Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione per atto tra vivi o a causa di morte comporta la cessione dell’autorizzazione, all’avente causa, sempre che sia provato l’effettivo trasferimento dell’attività e che colui che subentra sia regolarmente iscritto nel REC.
CRITERI DI SORVEGLIABILITÀ DEI LOCALI ADIBITI A PUBBLICI ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE.
I locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono soggetti a determinate norme che ne prescrivono la sorvegliabilità sia esterna che interna.
Sorvegliabilità esterna
I locali e le aree adibite alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande devono essere costruiti in modo da permettere la sorvegliabilità delle vie di accesso o di uscita. Le porte devono consentire l’accesso diretto dalla pubblica via (strade, piazze) e non possono essere utilizzate per accesso ad abitazioni private. Nel caso di locali parzialmente interrati o ubicati ad un livello superiore, gli accessi devono essere integralmente visibili dalla strada, piazza o altro luogo pubblico; in caso contrario, gli organi competenti possono prescrivere l’apposizione di idonei sistemi di illuminazione e di segnalazione degli accessi e disporre la chiusura di ulteriori vie d’accesso o di uscita.
Nessun impedimento deve essere frapposto all’ingresso o all’uscita dal locale durante l’orario di apertura dell’esercizio e la porta d’accesso deve essere costruita in modo da consentire sempre l’apertura dall’esterno.
Sorvegliabilità interna
Le suddivisioni interne del locale non possono essere chiuse da porte o grate munite di serrature che non consentano un immediato accesso, ad esclusione dei bagni. Eventuali locali interni non aperti al pubblico devono essere indicati al momento della richiesta della autorizzazione e l’accesso a tali locali non può essere impedito agli organi di controllo.
L’accesso ai vani interni dell’esercizio deve essere assicurato mediante targhe o altre indicazioni anche luminose.
Circoli privati
I locali in cui avviene la somministrazione devono essere situati all’interno della struttura adibita a sede del circolo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici.
All’esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe od altre indicazioni che pubblicizzino l’attività di somministrazione.
SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’
In caso di sospensione dell’attività fino a un anno (per ferie fatti salvi i turni di apertura, malattia, motivi familiari) occorre comunicazione al Comune e apposizione di un cartello per informare la clientela.
SANZIONI
La violazione delle disposizioni fondamentali sulla somministrazione è punita da sanzione amministrativa. In particolare viene comminata:
Sanzione amministrativa pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 6.000.000 a chiunque eserciti l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione, oppure quando questa sia stata revocata o sospesa.
Sanzione amministrativa pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 6.000.000 a chiunque violi le disposizioni contenute nella legge sulla somministrazione, ad eccezione di quelle relative all’orario dell’attività per le quali si applica la sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 2.000.000.
L’Ufficio competente a ricevere il rapporto e ad applicare la sanzione amministrativa pecuniaria è l’Ufficio Sanzioni.
Se un esercente non rispetta i turni stabiliti di apertura il sindaco dispone la sospensione dell’autorizzazione per un periodo non inferiore a 10 giorni e non superiore a 20. Tale sospensione ha inizio dal termine del turno non osservato.
L’iscrizione nel R.E.C. è condizione per il rilascio, da parte del Comune, dell’autorizzazione per lo svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.
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