L’apprendistato è un contratto di lavoro particolare.
Viene detto a causa mista, in quanto la prestazione del lavoratore viene scambiata non soltanto con la retribuzione – come avviene per la genericità dei dipendenti – ma anche con la formazione professionale.
La disciplina dell’apprendistato è stata riformata attraverso il D.Lgs. n. 276/2003, noto anche come “Riforma Biagi”.
Ne esistono tre tipologie, la cui applicazione è vincolata alla loro regolamentazione e ai profili formativi approvati dalle singole Regioni e/o dai CCNL (contratti collettivi nazionali lavoro):
1) assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione (non ancora operativo per carenza delle disposizioni attuative della Legge n. 53/2003;
2) professionalizzante;
3) alta formazione.
L’accordo di rinnovo 27 luglio 2007 disciplina l’apprendistato professionalizzante, a valere per gli apprendisti assunti successivamente all’entrata in vigore dell’accordo stesso.
All’apprendistato per il diritto-dovere di istruzione e formazione e all’apprendistato per l’alta formazione – in attesa di apposite intese tra le Parti e le Regioni – sarà applicabile la disciplina dell’apprendistato professionalizzante, fermo restando che in relazione alle qualifiche per cui è previsto l’inquadramento finale nei livelli A, B ed 1, l’apprendistato potrà essere stipulato solo per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, con una durata non superiore a quella del corrispondente corso di studi.
CARATTERISTICHE CONTRIBUTIVE
L’apprendistato, per sua natura, concede un notevole risparmio contributivo.
I contributi INPS a carico dell’apprendista sono pari al 5,84%.
Quelli a carico del datore di lavoro al 10%. Nelle aziende con meno di 9 dipendenti è prevista un’ulteriore riduzione: contributi all’1,5% per il primo anno, al 3% per il secondo anno.
Dal punto di vista INAIL il costo è pari a 0 ma l’apprendista è comunque assicurato ai fini infortunistici.
Tali agevolazioni contributive vengono conservate per ulteriori 12 mesi in caso di qualifica al termine del periodo di apprendistato (Legge n. 56/1987).
CORSI DI FORMAZIONE
In cambio delle agevolazioni contributive, all’apprendista deve essere permessa la partecipazione a corsi di formazione. Tale ore sono retribuite, ossia pagate dal datore di lavoro come se l’apprendista le avesse lavorate.
L’impegno formativo dell’apprendista è graduato in relazione all’eventuale possesso di un titolo di studio corrispondente alle mansioni da svolgere, con le seguenti modalità, da riproporzionare per gli apprendisti stagionali.
Titolo di studio
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Ore di formazione
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Scuola dell’obbligo
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120
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Attestato di qualifica e diploma di scuola media superiore
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100
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Diploma universitario e diploma di laurea
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80
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Anche il TUTOR nominato all’interno dell’azienda (può essere anche il titolare) per istrurire l’apprendista è chiamato a frequentare un corso di formazione di 12 ore totali.
Tali corsi finora sono stati demandati all’organizzazione di Enti Pubblici o associazione appositamente delegate.
L’accordo di rinnovo del 20/2/10 del CCNL Turismo ha introdotto la disciplina esclusivamente interna nell’apprendistato professionalizzante. Tuttavia nell’erogazione della formazione il datore di lavoro può avvalersi anche di strutture esterne.
PROGETTO FORMATIVO
La qualifica dell’apprendista deve essere graduale, seguendo le linee prestabilite di un piano appositamente redatto secondo le istruzioni fornite dalla Regione.
I profili tipo per la redazione del progetto formativo approvati dalla Regione MARCHE sono disponibili al seguente link
L’approvazione del piano formativo, firmato dalle parti, va richiesta all’ente bilaterale del turismo entro 5 giorni dalla data di assunzione.
LIMITE NUMERICO
Nei PUBBLICI ESERCIZI il numero degli apprendisti NON può superare in ogni unità produttiva il numero dei lavoratori qualificati.
Il datore di lavoro che NON ha lavoratori qualificati oppure ne ha meno di 3, può comunque assumere fino a 3 apprendisti.
Il datore di lavoro che non abbia qualificato e assunto a tempo indeterminato almeno il 70% degli apprendisti il cui contratto sia venuto a scadere negli ultimi 24 mesi NON può assumere apprendisti. Ovviamente a tal proposito non si contano le dimissioni, i licenziamenti per giusta causa, i rapporti di apprendistato interrotti durante il periodo di prova e i rifiuti da parte degli apprendisti a cui sia stato proposto la trasformazione a tempo indeterminato alla fine del rapporto di apprendistato.
Resta comunque salva la possibilità di assumere un apprendista (accordo 27/07/2007).
Gli apprendisti stagionali hanno diritto di precedenza.
LIMITI DI ETA’
Il rapporto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato con soeggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni compiuti (dunque fino a 29 anni e 364 giorni, Circ. Min. Lav. 15 luglio 2005 n. 30).
MODALITA’ DI ASSUNZIONE
La legge richiede la FORMA SCRITTA del contratto di apprendistato che dovrà obbligatoriamente indicare:
– prestazione oggetto del contratto;
– eventuale qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro.
Oltre al contratto di apprendistato (che potrà essere incluso nel piano formativo individuale predisposto seguendo i profili approvati dalla Regione Marche), l’apprendista all’atto dell’assunzione dovrà ricevere (e firmare) la lettera di assunzione, in cui sono riassunte le principali caratteristiche del rapporto di lavoro.
La comunicazione di assunzione al Centro per l’impiego avviene come per gli altri rapporti di lavoro: in via telematica a mezzo UNILAV e con almeno un giorno di anticipo.
Sempre con UNILAV va comunicata la trasformazione a tempo indeterminato alla fine del rapporto di apprendistato oppure la risoluzione del rapporto; in tal caso però i termini di legge prevedono 5 giorni per la comunicazione telematica.
TUTOR
L’apprendista deve essere affiancato da un lavoratore qualificato che lo segua da vicino e gli insegni il mestiere. Il ruolo di tutor può essere assunto anche dal titolare dell’azienda. Ogni tutor può affiancare al massimo 5 apprendisti.
INQUADRAMENTO E RETRIBUZIONE
La durata massima del rapporto di apprendistato nel settore TURISMO – Pubblici esercizi è regolata dalla seguente tabella:
Inquadramento finale
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Durata/mesi
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2, 3, 4
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48
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5, 6S
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36
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6
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24
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Essendo la declaratoria di un pizzaiolo qualificato corrispondente al 4° livello, il periodo di apprendistato per un pizzaiolo è pari a 48 mesi, cioè 4 anni.
La retribuzione aumenta col decorrere del tempo in misura percentuale sulla paga di un pizzaiolo qualificato di 4° livello:
Periodo
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%
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primo anno
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80
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secondo anno
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85
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terzo anno
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90
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dal quarto anno
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95
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A marzo 2011 la paga oraria corrispondente ad un 4° livello è pari a € 8,18808 che moltiplicati per il divisore mensile di 172 ore equivalgono a € 1.408,35 lordi.
E’ possibile articolare l’apprendistato in più stagioni, a condizione che lo svolgimento dei diversi rapporti sia compreso in un periodo complessivo di 48 mesi consecutivi di calendario. Sono considerate anche le prestazioni di breve durata rese nell’intervallo tra una stagione e l’altra.
L’apprendista assunto a termine per la stagione ha diritto di precedenza nella stessa azienda nella stagione successiva.
PERIODO DI PROVA
E’ fissato in 25 giorni di effettiva presenza al lavoro. Durante il periodo di prova è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto.
PART-TIME
E’ possibile anche concordare un part-time, ossia un orario ridotto rispetto al tempo pieno. Non c’è un limite minimo prestabilito, l’importante è che le ore concordate siano sufficienti all’apprendista per apprendere le nozioni necessarie alla sua qualifica. Per avere la sicurezza di ottenere l’approvazione del piano formativo è prudente scegliere un orario che non scenda al di sotto delle 24 ore settimanali.
Le ore di formazione NON vengono però riproporzionate in base all’orario ridotto.
MALATTIA
Per il trattamento di malattia si applica la disciplina prevista per i qualificati.
à Conservazione del posto
In caso di malattia e infortunio i lavoratori non in prova hanno diritto alla conservazione del posto per un periodo di 180 giorni nell’anno (1º gennaio – 31 dicembre), raggiungibile anche cumulando più periodi di assenza.
Superato il periodo di conservazione del posto, il lavoratore ha diritto (a richiesta da inoltrare prima della scadenza del periodo di comporto, a mezzo raccomandata r.r. e una sola volta nel corso del rapporto di lavoro) ad un periodo di aspettativa non retribuito fino a 120 giorni.
à Trattamento economico
Se l’evento è inferiore o uguale a 5 giorni, i primi 3 di malattia (detti “carenza”, che sono interamente a carico dell’impresa) non vengono pagati. Se l’evento è pari o superiore a 6 giorni, i primi 3 giorni vengono pagati per intero.
Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare in busta paga l’indennità di malattia per conto dell’INPS (dal 4° al 20° giorno l’INPS paga il 50% della retribuzione; dal 21° al 180° giorno l’INPS paga il 66,66%), che poi recupererà stornandola dai contributi da versare con F24.
La parte residua della retribuzione è integrata dal datore di lavoro.
CONCLUSIONE DELL’APPRENDISTATO
La cessazione può avvenire in ragione del recesso di una delle parti oppure a seguito della trasformazione a tempo indeterminato del lavoratore qualificato.
Il periodo di apprendistato si conclude infatti con l’acquisizione della professionalità che ha costituito l’obiettivo formativo del rapporto di lavoro.
Alla scadenza del termine il datore di lavoro può comunque decidere di recedere dal contratto ma dovrà dare una formale disdetta, osservando i termini del periodo di preavviso previsti dal CCNL per un lavoratore qualificato di pari livello.
Nel caso di un pizzaiolo il preavviso è di 20 giorni di calendario. Quindi occorrerà manifestare la propria volontà di recedere per iscritto, a mezzo raccomandata a/r, almeno 20 giorni prima della scadenza dell’apprendistato.
Nel caso di mancata disdetta datoriale, è tacita la trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Stessa conseguenza in caso di disdetta datoriale senza il rispetto del periodo di preavviso.
Altre cause di cessazione dell’apprendistato:
– giusta causa;
– giustificato motivo;
– risoluzione consensuale;
– mancato superamento del periodo di prova;
– dimissioni;
– superamento del periodo di comporto;
– impossibilità sopravvenuta;
– morte del lavoratore.
Stefano dott. Carlini
Consulente del lavoro iscritto all’Albo di Pesaro
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