Dal 24 aprile 1999, con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 114, per esercitare l’attività di commercio al minuto (compreso il commercio su aree pubbliche) e di commercio all’ingrosso non è più prevista l’iscrizione nel Registro Esercenti il Commercio (R.E.C.): le verifiche dei requisiti morali e professionali (questi ultimi solo per il settore alimentare), previsti per esercitare il commercio, sono effettuate direttamente dai Comuni. Per il commercio all’ingrosso le verifiche vengono effettuate dalla Camera di Commercio quando la ditta si iscrive nel Registro delle Imprese.
Il Dlgs 114/1998 ha ridotto le specializzazioni merceologiche a due: settore alimentare e settore non alimentare. L’essere stati iscritti al R.E.C. – settore alimentare- è uno dei requisiti per esercitare l’attività del commercio di alimenti al minuto e all’ingrosso fino al 23/04/2004.
Attualmente l’obbligo di iscrizione al REC rimane soltanto per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie, mense ecc.) regolata dalla legge 25/08/1991 n. 287.
Hanno pertanto l’obbligo di iscrizione al REC i soggetti che vogliano intraprendere tale attività sia che operino come persone fisiche (ditte individuali) sia che si organizzino costituendo una delle società previste dal codice civile.
Si ricorda, qualora l’attività venga svolta con la costituzione di una società, che la medesima dovrà essere iscritta al Registro delle Imprese e dovrà prevedere nel proprio oggetto sociale l’attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Dal 5 maggio 2001 non occorre più l’iscrizione al REC per la somministrazione di alimenti e bevande quando l’attività è svolta all’interno di attività ricettive. Il rilascio dell’autorizzazione comunale abilita ad effettuare unitamente all’attività ricettiva, la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati.
SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE: DEFINIZIONE
La legge di riferimento per il settore, come abbiamo detto, è la L. 287/91; per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio in una superficie aperta al pubblico appositamente attrezzati. La medesima legge si applica anche alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata con distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tale attività.
GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
In sintesi, gli adempimenti amministrativi per l’apertura di un pubblico esercizio sono i seguenti:
Iscrizione al R.E.C. presso la Camera di Commercio nella cui circoscrizione la persona fisica ha la residenza o, in caso di società; la sede legale;
Autorizzazione amministrativa del Comune. Se viene rilevata un’attività già esistente non dovrà essere richiesta nuova autorizzazione amministrativa ma voltura dell’autorizzazione preesistente.
Entro 30 giorni dall’apertura dell’attività l’esercente deve comunicare l’inizio attività presso i seguenti uffici:
all’Ufficio IVA, indicando la data di inizio dell’attività;
al Registro delle Imprese, tenuto dalla Camera di Commercio;
all’Ufficio I.N.P.S., per iscriversi per il pagamento dei contributi pensionistici e previdenziali.
Per svolgere le attività di commercio di alimenti e bevande e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande il personale addetto alle vendite alla manipolazione e alla preparazione di alimenti deve essere munito del libretto di idoneità sanitaria (compresi il titolare dell’esercizio e tutti coloro che prestano la propria opera nell’esercizio).
Per l’apertura di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (ristoranti, trattorie, mescite, caffè, osterie) nonché per l’attività di produzione, confezionamento e preparazione di alimenti occorre l’autorizzazione sanitaria rilasciata dal sindaco su parere favorevole dell’ufficiale sanitario.
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