Regolamento sul controllo, contenimento e abbattimento dell’inquinamento acustico.

DELIBERA DI C.C. N. 28 DEL 27 GIUGNO 2002

Regolamento sul controllo, contenimento e abbattimento dell’inquinamento acustico

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera e, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si assumono le seguenti definizioni:

a) attività rumorosa: l’attività causa di introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo, dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

b) attività rumorosa a carattere temporaneo: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili. Sono da escludersi le attività ripetitive o ricorrenti inserite nell’ambito di processi produttivi svolte all’interno dell’area dell’insediamento.

c) cantieri itineranti: cantieri stradali finalizzati alla manutenzione delle sedi stradali compresi i cantieri a servizio di reti e condotti stradali.

TITOLO II – DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

Articolo 3 – Attività rumorose nell’ambito di cantieri

1. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, in conformità al disposto dell’articolo 2 comma 1, lettera b, l’esercizio di macchine rumorose e l’esecuzione di lavori rumorosi svolti nell’ambito di cantieri edili, stradali ed assimilabili.

2. Nell’ambito dei cantieri, di cui al comma 1, l’attivazione di macchine e di impianti rumorosi deve essere conforme alle leggi nazionali di settore per quanto concerne la potenza sonora.

3. Per le attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, devono essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso.

4. Gli impianti fissi (motocompressori, betoniere, gruppi elettrogeni e simili apparecchiature), devono essere opportunamente collocati nei cantieri in modo da risultare schermati rispetto agli edifici residenziali circostanti; gli schermi possono essere costituiti da barriere anche provvisorie (laterizi di cantiere, cumuli di sabbia, ecc). opportunamente posizionate.

5. Gli avvisatori acustici possono essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso.

Articolo 4 – Orari delle attività rumorose nei cantieri edili.

1. L’inizio delle attività come definite all’articolo 3, comma 1, al di sopra dei limiti di legge, è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, nel rispetto del seguente orario:

a) dal 1 giugno al 30 settembre :8.00 ÷ 12.30; 15.00 ÷ 19.30.

b) dal 1 ottobre al 31 maggio: 8.00 ÷ 12.30; 14.00 ÷ 19.30.

2. Non sono posti vincoli d’orario per i cantieri con durata inferiore a cinque giorni e per i cantieri che distano almeno 200 mt dagli edifici residenziali circostanti.

Articolo 5 – Emergenze.

1. L’attivazione di cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell’erogazione di servizi pubblici (traffico, linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc.) o per fronteggiare situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica è consentito in deroga agli orari di cui all’articolo 4 ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

TITOLO III – MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI, LUNA PARK ED ASSIMILABILI

Articolo 6 – Attività rumorose nell’ambito di manifestazioni pubbliche ed assimilabili

1. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, secondo la definizione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b, quelle esercitate presso pubblici esercizi o presso circoli privati a supporto dell’attività principale, sotto forma di piano-bar, serate musicali o danzanti, diffusione musicale, allorquando si svolgono secondo le seguenti modalità: non superano le 30 giornate nell’arco di un anno solare, e hanno una frequenza massima di 2 volte a singola settimana.

2. Sono inoltre da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo :

a) quelle attività svolte sotto forma di serate musicali o comizi, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, religiose, i luna-park, le manifestazioni sportive e tutte le altre occasioni assimilabili che necessitano dell’utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione, quando la durata complessiva della manifestazione, nello stesso sito o in aree immediatamente limitrofe, non superi le 30 giornate nell’arco di un anno solare, eventualmente anche consecutive;

b) quelle attività svolte con utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione, esercitate nell’ambito di manifestazioni sportive in strutture esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Gli impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione impiegati dovranno, comunque, essere opportunamente collocati e schermati in modo da contenere, per quanto possibile, l’esposizione al rumore degli ambienti abitativi limitrofi

Articolo 7 – Orari delle attività rumorose nelle manifestazioni pubbliche.

1. Il funzionamento delle sorgenti sonore connesse all’esercizio delle attività rumorose a carattere temporaneo di cui al precedente articolo 6, al di sopra dei limiti di legge, è consentito dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 24.00.

CAPO IV – AUTORIZZAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO.

Articolo 8 – Procedimenti Amministrativi

1. L’esercizio di attività rumorose a carattere temporaneo anche in deroga ai valori limiti di cui all’articolo 2 comma 3, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è subordinato all’ottenimento dell’autorizzazione prevista dall’articolo 6, comma 1, lettera h) della stessa legge.

2. Il rilascio dell’autorizzazione per i cantieri di cui all’articolo 3 avviene con le seguenti modalità:

a) cantieri con durata inferiore a 31 giorni o itineranti

a1) la domanda di autorizzazione per lo svolgimento delle attività rumorose svolte nell’ambito di cantieri edili, stradali ed assimilabili la cui durata presunta dei lavori sia inferiore a 31 giorni lavorativi o nell’ambito di cantieri itineranti, deve essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa incaricata dei lavori o da suo delegato;

a2) la domanda può essere presentata anche dal committente dei lavori che, in tal caso, assume gli obblighi e le responsabilità connesse al rispetto del presente regolamento;

a3) la domanda deve contenere l’indicazione della durata presunta dei lavori, dell’ubicazione del cantiere, nonché apposita dichiarazione attestante che le attività rumorose saranno svolte secondo i vincoli e le prescrizioni del presente regolamento;

a4) trascorsi quindici giorni dal ricevimento dell’istanza , la domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego; resta salva la facoltà del Comune di rilasciare successivamente l’autorizzazione con eventuali prescrizioni.

b) cantieri con durata superiore a 31 giorni

b1) la domanda di autorizzazione per lo svolgimento delle attività rumorose svolte nell’ambito di cantieri edili, stradali ed assimilabili la cui durata presunta dei lavori sia superiore a 31 giorni lavorativi deve essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa incaricata dei lavori o da suo delegato.

b2) la domanda può essere presentata anche dal committente dei lavori che, in tal caso, assume gli obblighi e le responsabilità connesse al rispetto del presente regolamento;

b3) la domanda deve contenere l’indicazione della durata presunta dei lavori, dell’ubicazione del cantiere, nonché, una relazione di impatto acustico contenente: adeguata documentazione cartografica, la descrizione del tipo di macchine ed impianti rumorosi di cui si prevede l’impiego; la loro collocazione all’interno del cantiere e la presenza di eventuali schermature acustiche; il livello atteso di pressione sonora a distanza nota; la distanza e l’ubicazione degli edifici occupati esposti alla propagazione del rumore; il percorso di accesso e le aree di carico e scarico dei materiali, nonché apposita dichiarazione attestante che le attività rumorose saranno svolte secondo i vincoli e le prescrizioni del presente regolamento;

b4) l’autorizzazione viene rilasciata da Comune sentito il parere dell’ARPA.

b5) trascorsi quarantacinque giorni dal ricevimento dell’istanza, la domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego; resta salva la facoltà del Comune di rilasciare successivamente l’autorizzazione con eventuali prescrizioni.

3. Il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1 per le manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico di cui all’articolo 6 avviene con le seguenti modalità:

a) la domanda di licenza per spettacoli e intrattenimenti pubblici di cui all’ articolo 69 del TULPS approvato con regio decreto n. 773 del 1931 vale anche come domanda di autorizzazione delle attività a carattere temporaneo come definite al precedente articolo 6;

b) mediante unico provvedimento viene rilasciata la licenza di pubblica sicurezza e l’autorizzazione in deroga ai sensi dell’articolo 6 della L. 26/10/1995, n. 447. Con lo stesso provvedimento sono indicate le prescrizioni e gli orari di cui al presente regolamento;

c) qualora per eccezionali motivi documentabili, il responsabile dell’attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga necessario superare i limiti di periodo o di orario indicati nel regolamento, deve produrre al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga allegando una relazione di impatto acustico redatta secondo i criteri di cui al precedente comma 2 , lettera b, o secondo i criteri di carattere generale della D.I.A. di cui all’Allegato 4 (per manifestazioni, feste, etc….).

4. Il Sindaco, valutati i motivi della domanda e tenuto conto della tipologia dell’attività e della sua collocazione, può, sentita l’ARPA, autorizzare deroghe a quanto stabilito dal presente regolamento. Con il provvedimento di autorizzazione possono essere dettate tutte le misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente attuabili per il contenimento del disturbo arrecato alle popolazioni residenti, privilegiando gli abbattimenti alle fonti.

5. Ai sensi del presente articolo non si concedono deroghe alle attività rumorose di cui all’articolo 6, a carattere temporaneo, ubicate in aree ospedaliere scolastiche, ed in aree ad esse immediatamente adiacenti o, dalla data di approvazione della “zonizzazione acustica”, nelle zone I.

6. Chiunque intenda svolgere nel territorio comunale attività di cui al precedente articolo 205 nel rispetto del limite e degli orari indicati nel precedente articolo 206 deve darne comunicazione, 15 giorni prima dell’inizio della manifestazione, al Sindaco, il quale la trasmette con tempestività agli organi preposti al controllo.

7. Ogni qual volta, su indicazioni dell’ARPA, venga riscontrata l’esistenza o l’insorgenza di un clima acustico già fortemente compromesso, tale da rendere non accettabili altre fonti di inquinamento acustico aggiuntive, l’Organo competente procederà al diniego od alla revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività rumorosa a carattere temporaneo.

TITOLO V – DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILARI, STRUTTURE DESTINATE ALLO SPORT, TEMPO LIBERO E SPETTACOLO.

Articolo 9 – Ambito di applicazione.

1. Le norme di cui al presente titolo si applicano a tutte le strutture permanenti aperte o chiuse di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, articolo 8 comma 2, lettere c,d,e (discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi o ricreativi). Le stesse norme si applicano inoltre agli impianti adibiti a luna park, circo, feste e manifestazioni non rientranti nei criteri di temporaneità definiti all’articolo 6 del presente regolamento.

Articolo 10 – Limiti di rumore.

1. All’interno delle aree di pertinenza delle strutture permanenti, aperte o chiuse, come definite al precedente articolo 9, devono essere rispettati i livelli sonori massimi ammissibili previsti dalla normativa vigente, in particolare si richiamano i requisiti acustici e le disposizioni introdotte dal D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215.

2. All’esterno delle aree di pertinenza delle strutture permanenti, aperte o chiuse, come definite al precedente articolo 9, l’esercizio delle attività rumorose non deve essere causa del superamento dei limiti di rumore previsti dalla normativa vigente, misurati con le modalità indicate dalla stessa normativa.

Articolo 11 – Documentazione di Impatto Acustico (D.I.A.). Nulla osta.

1. Fino all’entrata in vigore della normativa regionale recante i criteri da seguire per la redazione della documentazione di cui all’articolo 8, commi 2,3 e 4, della legge 26 ottobre 1995 n. 447, la domanda di concessione o autorizzazione edilizia per le strutture di cui al presente titolo deve contenere idonea documentazione di impatto acustico (D.I.A.), predisposta e firmata da tecnico competente così come definito dall’articolo 2 della legge n. 447 del 1995. La suddetta documentazione deve essere predisposta secondo i criteri e gli elaborati indicati nell’allegato 1 al presente regolamento; la domanda può essere già corredata del parere dell’ARPA.

2. Qualora la richiesta di nuova licenza d’esercizio per le attività svolte all’interno delle strutture dedicate di cui al presente titolo, non abbia comportato l’esame della D.I.A. nell’ambito del procedimento di concessione o autorizzazione edilizia, alla domanda di licenza deve essere allegata apposita documentazione contenente l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall’attività o dagli impianti, al fine di acquisire il nulla osta di cui all’articolo 8, comma 6, della L. 447 del 1995. La documentazione deve essere predisposta secondo i criteri di carattere generale stabiliti nell’allegato 1 per la redazione della D.I.A. Il nulla osta viene rilasciato dal dirigente del settore preposto alla tutela ambientale sentito il parere dell’ARPA.

3. Gli esercizi di cui al presente titolo, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che utilizzino impianti elettroacustici di amplificazione o diffusione sonora o che svolgono attività di spettacolo non a carattere temporaneo, devono richiedere il nulla-osta di cui al comma 2, entro un anno dalla suddetta data.

4. I titolari o organizzatori di luna park, feste popolari o di altre manifestazioni che non rispondono ai requisiti di temporaneità fissati all’articolo 6 del presente regolamento, devono munirsi del nulla osta di cui all’articolo 8, comma 6, della legge n. 447 del 1995 con le modalità indicate indicate al comma 2.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI PER SPECIFICHE ATTIVITÀ RUMOROSE.

Articolo 12 – Condizioni di impiego per attrezzature specifiche.

1. MACCHINE DA GIARDINO. Nei centri abitati, l’uso di apparecchiature ed attrezzi particolarmente rumorosi, come seghe a motore, decespugliatori, tosaerba ed altre simili apparecchiature, è consentito nei giorni feriali, dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 21.00 e nei giorni prefestivi e festivi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00. Le apparecchiature e gli attrezzi devono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie e devono essere tali da contenere l’inquinamento acust

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