Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114
“Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1998 – Supplemento Ordinario n. 80
Titolo II
Requisiti per l’esercizio dell’attivita’ commerciale
Art. 5.
Requisiti di accesso all’attivita’
1. Ai sensi del presente decreto l’attivita’ commerciale puo’ essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare.
2. Non possono esercitare l’attivita’ commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:
a) coloro che sono stati dichiarati falliti;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e’ prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
d) coloro che hanno riportato due o piu’ condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attivita’, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
3. L’accertamento delle condizioni di cui al comma 2 e’ effettuato sulla base delle disposizioni previste dall’articolo 688 del codice di procedura penale, dall’articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n.15, dall’articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dall’articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Il divieto di esercizio dell’attivita’ commerciale, ai sensi del comma 2 del presente articolo, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e’ stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.
5. L’esercizio, in qualsiasi forma, di un’attivita’ di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, e’ consentito a chi e’ in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, l’attivita’ di vendita all’ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l’attivita’ nel settore alimentare, in qualita’ di dipendente qualificato addetto alla vendita o all’amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualita’ di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’INPS;
c) essere stato iscritto nell’ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell’articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375.
6. In caso di societa’ il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 5 e’ richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all’attivita’ commerciale.
7. Le regioni stabiliscono le modalita’ di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 5, lettera a), garantendone l’effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei. A tale fine saranno considerate in via prioritaria le camere di commercio, le organizzazioni imprenditoriali del commercio piu’ rappresentative e gli enti da queste costituiti.
8. Il corso professionale ha per oggetto materie idonee a garantire l’apprendimento delle disposizioni relative alla salute, alla sicurezza e all’informazione del consumatore. Prevede altresi’ materie che hanno riguardo agli aspetti relativi alla conservazione, manipolazione e trasformazione degli alimenti, sia freschi che conservati.
9. Le regioni stabiliscono le modalita’ di organizzazione, la durata e le materie, con particolare riferimento alle normative relative all’ambiente, alla sicurezza e alla tutela e informazione dei consumatori, oggetto di corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attivita’. Possono altresi’ prevedere forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi dei titolari delle piccole e medie imprese del settore commerciale.
10. Le regioni garantiscono l’inserimento delle azioni formative di cui ai commi 7 e 9 nell’ambito dei propri programmi di formazione professionale.
11. L’esercizio dell’attivita’ di commercio all’ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici, e’ subordinato al possesso dei requisiti del presente articolo. L’albo istituito dall’articolo 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125, e’ soppresso.
Art. 18
Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione
1. La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione e’ soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l’esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L’attivita’ puo’ essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
2. E’ vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. E’ consentito l’invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.
3. Nella comunicazione di cui al comma 1 deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 e il settore merceologico.
4. Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l’emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell’attivita’ e’ in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto per l’esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza e’ consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.
5. Le operazioni di vendita all’asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.
6. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall’articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
7. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresi’ le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.
Art. 19.
Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori
1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, e’ soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l’esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.
2. L’attivita’ puo’ essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 5 e il settore merceologico.
4. Il soggetto di cui al comma 1, che intende avvalersi per l’esercizio dell’attivita’ di incaricati, ne comunica l’elenco all’autorita’ di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili dell’attivita’ dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 2.
5. L’impresa di cui al comma 1 rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti richiesti dall’articolo 5, comma 2.
6. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 5 deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalita’ e la fotografia dell’incaricato, l’indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell’attivita’ dell’impresa, nonche’ del nome del responsabile dell’impresa stessa, e la firma di quest’ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.
7. Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante.
8. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e 6 e’ obbligatorio anche per l’imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo.
9. Alle vendite di cui al presente articolo si applica altresi’ la disposizione dell’articolo 18, comma 7.
Art. 20.
Propaganda a fini commerciali
1. L’esibizione o illustrazione di cataloghi e l’effettuazione di qualsiasi altra forma di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, cura o svago, sono sottoposte alle disposizioni sugli incaricati e sul tesserino di riconoscimento di cui all’articolo 19, commi 4, 5, 6 e 8.
Art. 21.
Commercio elettronico
1. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato promuove l’introduzione e l’uso del commercio elettronico con azioni volte a:
a) sostenere una crescita equilibrata del mercato elettronico;
b) tutelare gli interessi dei consumatori;
c) promuovere lo sviluppo di campagne di informazione ed apprendimento per operatori del settore ed operatori del servizio;
d) predisporre azioni specifiche finalizzate a migliorare la competitivita’ globale delle imprese, con particolare riferimento alle piccole e alle medie, attraverso l’utilizzo del commercio elettronico;
e) favorire l’uso di strumenti e tecniche di gestione di qualita’ volte a garantire l’affidabilita’ degli operatori e ad accrescere la fiducia del consumatore;
f) garantire la partecipazione italiana al processo di cooperazione e negoziazione europea ed internazionale per lo sviluppo del commercio elettronico.
2. Per le azioni di cui al comma 1 il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato puo’ stipulare convenzioni e accordi di programma con soggetti pubblici o privati interessati, nonche’ con associazioni rappresentative delle imprese e dei consumatori.
Titolo VII
Sanzioni
Art. 22.
Sanzioni e revoca
1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e 19 del presente decreto e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000.
2. In caso di particolare gravita’ o di recidiva il sindaco puo’ inoltre disporre la sospensione della attivita’ di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si e’ proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15 e 26, comma 5, del presente decreto e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.
4. L’autorizzazione all’apertura e’ revocata qualora il titolare:
a) non inizia l’attivita’ di una media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio o entro due anni se trattasi di una grande struttura di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessita’;
b) sospende l’attivita’ per un periodo superiore ad un anno;
c) non risulta piu’ provvisto dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 2;
d) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell’attivita’ disposta ai sensi del comma 2.
5. Il sindaco ordina la chiusura di un esercizio di vicinato qualora il titolare:
a) sospende l’attivita’ per un periodo superiore ad un anno;
b) non risulta piu’ provvisto dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 2;
c) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell’attivita’ disposta ai sensi del comma 2.
6. In caso di svolgimento abusivo dell’attivita’ il sindaco ordina la chiusura immediata dell’esercizio di vendita.
7. Per le violazioni di cui al presente articolo l’autorita’ competente e’ il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo. Alla medesima autorita’ pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.
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